sabato, 20 aprile 2024

Associazionismo

Le associazioni sono enti senza fini di lucro e, insieme ad altre strutture associative con cui condividono i principi di promozione sociale e operatività sul territorio, fanno parte del Terzo settore.
Sono liberamente costituite da gruppi di persone che svolgono la loro attività prevalentemente attraverso prestazioni personali o patrimoniali dei soci aderenti. L’associazione è, quindi, la risultante di un contratto tra una pluralità di soggetti con il quale le parti si obbligano, attraverso un’organizzazione stabile, a perseguire uno scopo comune.

COME COSTITUIRE UN’ASSOCIAZIONE
Come dice la costituzione all’art.18 “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazioni, per fini che non sono vietati dalla legge..”: legalmente è sufficiente riunire in modo stabile un gruppo di persone per costituire una associazione.
Per accedere ad agevolazioni, contributi e vantaggi fiscali, tuttavia, è necessario compiere alcuni passaggi di tipo formale.

 

Primo passo: il gruppo (minimo tre persone) di soci fondatori deve scegliere la forma giuridica di associazione, sulla base di obiettivi , tipologia di attività e modalità di svolgimento.

Il diritto italiano riconosce quattro tipi di associazioni:
associazione generica o culturale, svolgono attività prevalentemente in campo culturale o artistico
(riferimento legislativo: art. 36 e seguenti del Codice Civile)

associazioni di volontariato (organizzazione di volontariato, OdV),svolgono attività rivolte al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale ed è caratterizzata da gratuità assoluta delle prestazioni fornite dai volontari in modo personale e spontaneo e anche dal divieto assoluto di retribuzione degli operatori-soci delle singole associazioni.
(riferimento legislativo: Decreto Legislativo n. 266/1991)

associazione di promozione sociale, svolgono attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Rispetto alle OdV possono prevedere la retribuzione degli operatori soci per lo svolgimento delle attività istituzionali, pur con delle limitazioni.
(riferimento legislativo: Legge 383/200 e D. Lgs. 117/2017)

associazioni sportive dilettantistiche, è una forma associativa che si costituisce per svolgere attività sportiva amatoriale. Tale formula, oltre ad essere più semplice ed economica nelle fasi di costituzione e gestione, consente di avvalersi di significativi vantaggi fiscali e gestionali
(riferimento legislativo: Decreti Legislativi n. 289/2002 e 398/1991)

 

Secondo passo: redigere l’atto costitutivo, certificato di nascita dell’associazione, e lo statuto, ovvero la sua carta d’identità. Questi documenti servono a esplicitare la mission, le attività, la natura e le regole dell’associazione.

Indipendentemente dal tipo di associazione, esse possono essere:

  • non riconosciute: non hanno personalità giuridica e il patrimonio coincide con quello dei soci
  • riconosciute: hanno personalità giuridica, che determina separazione del capitale associativo dal patrimonio dei soci.

Lo statuto va registrato dal legale rappresentante (spesso coincide con il presidente) presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate, a cui si richiede anche il codice fiscale dell’associazione.
Per accedere ai pubblici contributi sarà infine necessario registrare l’associazione nei registri regionali e comunali.